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Sez. 3, Sentenza n. 11757 del 05/11/1991 (Rv. 474501 - 01)

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi | Inadempimento di obbligazioni pecuniarie - Determinazione convenzionale degli interessi moratori in misura superiore al tasso legale - Accordo contrattuale - Necessità - Forma - Operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474501-01

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi

In tema d'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, per la determinazione convenzionale degli interessi moratori in misura superiore al tasso legale - da stipularsi per iscritto ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. - si richiede un accordo contrattuale non essendo sufficiente la sola dichiarazione unilaterale del debitore, salvo che questa non sia utilizzata ed accettata "ex adverso" ai fini del perfezionismo dell'accordo. Questo, di poi, opera, a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., da preventiva e definitiva liquidazione convenzionale di ogni ulteriore danno che si fosse verificato anche per effetto di svalutazione monetaria, (nella specie, la convenzione stipulata per iscritto avente ad oggetto gli interessi moratori maggiorati è stata identificata dai giudici del merito, con decisione confermata dalla S.C., nella dichiarazione contenuta in apposita deliberazione di una azienda autonoma integrata dalla quietanza rilasciata dal creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)