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Sez. 1, Sentenza n. 6675 del 08/07/1998 (Rv. 517050 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Influenza sui patti e le norme che regolano il rapporto - Esclusione - Conseguenze - Clausola compromissoria - Perdurante operatività - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517050-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La ricognizione di debito non è fonte di obbligazioni nuove ed autonome, in quanto ha un valore meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, con il limitato effetto di dispensare colui a cui favore è fatta dall'onere di fornire la prova. Di conseguenza, essa non sottrae il rapporto medesimo alla norme ed ai patti che lo regolano, e - pertanto - non interferisce sull'operatività della clausola compromissoria con la quale le parti abbiano devoluto ad arbitri le controversie ad esso inerenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)