Sez. 1, Sentenza n. 279 del 23/01/1985 (Rv. 438504 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - INFLUENZA SULLE NORME ED I PATTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - OPERATIVITÀ - PERSISTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - INFLUENZA SULLE NORME ED I PATTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - OPERATIVITÀ - PERSISTENZA.*
La ricognizione di debito, la quale non è fonte di obbligazioni nuove ed autonome, in quanto ha un valore meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, con il limitato effetto di dispensare colui a cui favore è fatta dall'Onere di fornire la prova, non sottrae il rapporto medesimo alle norme ed ai patti che lo regolano, e, pertanto, non interferisce sull'operatività della clausola compromissoria, con la quale le parti abbiano devoluto ad arbitri le controversie ad esso inerenti. (V 2800/84, mass n 434834).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)