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Sez. 1, Sentenza n. 203 del 03/02/1970 Ud. (dep. 06/08/1970) Rv. 115091 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO -ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO - NOZIONE - AGENTE DI POLIZIA CHE SI SERVE DELLA DIVISA PER COMMETTERE REATI, RICEVENDONE UN COMPENSO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1970-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115091-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO -ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO - NOZIONE - AGENTE DI POLIZIA CHE SI SERVE DELLA DIVISA PER COMMETTERE REATI, RICEVENDONE UN COMPENSO - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Ai fini del delitto di corruzione, per 'atto contrario ai doveri di ufficiò si deve intendere qualunque Azione che sia in antitesi con i doveri imposti al pubblico ufficiale dalle norme che regolano il suo servizio, comprese quelle generali riguardanti ogni pubblico ufficio. Costituisce quindi atto contrario ai doveri del proprio ufficio l'attivita dell'agente di polizia che si serve della propria divisa non per i compiti istituzionali stabiliti dall'art 219 cod proc pen ma per commettere reati. Pertanto, se l'agente riceve un compenso per usare la propria divisa al fine di commettere un reato, risponde, oltre che dell'altro reato commesso, anche di corruzione. (V 112331, anno 1969 103869, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)