Sez. T, Sentenza n. 9160 del 07/04/2025 (Rv. 674870-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Importazioni infraunionali - Fittizia interposizione - Interponente - Contestazione di omessa regolarizzazione degli acquisti - Fictio iuris - Esclusione- Necessità - Ragioni. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di importazioni dall'Unione europea intermediate da operatori fittiziamente interposti, la contestazione, nei confronti dell'interponente, dell'omessa regolarizzazione degli acquisiti mediante integrazione delle fatture non costituisce una mera fictio avulsa dal sistema normativo, giacché l'interponente (che non ha titolo alla detrazione dell'IVA in quanto il relativo diritto - incidendo l'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 sia sull'emittente che sul destinatario della fattura - presuppone l'effettività anche soggettiva dell'operazione) è direttamente obbligato a monte, quale importatore effettivo, ad integrare con l'IVA le fatture di acquisto all'importazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 46, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 47, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)