Sez. 4, Sentenza n. 1813 del 12/08/1985 Cc. (dep. 07/09/1985) Rv. 170301 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - IN GENERE - CUSTODIA IN CASA - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE ALLA CUSTODIA IN CARCERE - CUSTODIA DOMICILIARE - SOSTITUZIONE A QUELLA IN CARCERE - CONDIZIONI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - IN GENERE - CUSTODIA IN CASA - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE ALLA CUSTODIA IN CARCERE - CUSTODIA DOMICILIARE - SOSTITUZIONE A QUELLA IN CARCERE - CONDIZIONI.*
La misura degli arresti domiciliari, introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 14 della legge 532/82 ed ora contemplata dagli artt. 254 bis, ter e quater cod. proc. pen., può essere disposta allorquando il giudicante si convinca che la sostituzione della custodia in carcere con quella domiciliare, od in altro luogo, non rechi pregiudizio alle esigenze, di natura processuale e di prevenzione speciale, garantite dalla emissione del mandato o dell'ordine di cattura. (V mass n 163024).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter, Cod. Proc. Pen. art. 255 quater, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)