Sez. 1, Sentenza n. 1358 del 13/03/1986 Cc. (dep. 13/05/1986) Rv. 172667 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - "ARRESTI DOMICILIARI" - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA LORO SUSSISTENZA - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - "ARRESTI DOMICILIARI" - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA LORO SUSSISTENZA - NECESSITÀ.*
Ai fini dell'applicazione della misura disposta in luogo della custodia in carcere (C.d. arresti domiciliari), il giudice deve accertare con specifica motivazione l'assenza di qualsiasi "periculum libertatis, e più precisamente l'insussistenza di ragioni cautelari ostativa sia di ordine processuale (pericolo di fuga o di inquinamento delle prove), sia di natura sostanziale (pericolosità dell'imputato in rapporto alla esigenza di tutela della collettività) all'uopo non è pertanto sufficiente l'apprezzamento positivo di uno solo degli elementi favorevoli, astraendo quest'ultimo da tutti gli altri, che debbono invece essere presi in considerazione (nella specie è stato annullato il provvedimento adottato in base al rilievo che l'imputato aveva svolto un ruolo secondario nella consumazione dell'illecito). (V mass n 170771; (V mass n 170637; (V mass n 170301; (V mass n 169564).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)