diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11010 del 10/12/1996 (Rv. 501198 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensioni integrate al trattamento minimo - Versamento in misura superiore al dovuto - Non addebitabilità dell'indebito al pensionato - Ripetibilità da parte dell'istituto assicuratore ex art. 6, comma quinquies, D.L. n. 463 del 1983 - Limiti - "Spatium deliberandi" dell'istituto - Rilevanza - Determinazione - Criteri - Tardività della ripetizione - Condizioni - Effetti.
Stato
decisa il 1996-12-10
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501198-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di integrazione delle pensioni al trattamento minimo, ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute, per effetto di cumulo di pensioni, ma senza che l'indebito sia addebitabile al pensionato, le relative somme, esclusa l'applicabilità sia dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ovvero, "ratione temporis", dell'art. 80 del R.D. n. 1422 del 1924, che dell'art. 2033 cod. civ., sono ripetibili dall'istituto assicuratore, ai sensi dell'art. 6, comma 11 quinquies, del D.L. n. 463 del 1983, solo quando abbia esercitato il relativo diritto entro l'anno dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento della situazione reddituale del pensionato, con specifico riguardo al verificarsi del cumulo suddetto. Questo "spatium deliberandi" è così determinabile, in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, secondo comma della legge n. 412 del 1991, desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura. Di regola, ove le pensioni cumulate, siano a carico dello stesso istituto, il suddetto "dies a quo" può identificarsi col momento liquidazione della seconda di esse, ovvero, nel caso in cui solo dopo tale liquidazione siano sopravvenute le disposizioni della legge n. 463 del 1983, preclusive di plurime integrazioni, col successivo momento dell'entrata in vigore della stessa legge. Il tardivo esercizio "de quo" non ha effetto sui pagamenti eseguiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)