diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11504 del 21/06/2004 (Rv. 573784 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensioni integrate al trattamento minimo - Versamento in misura superiore al dovuto - Non addebitabilità dell'indebito al pensionato - Ripetibilità da parte dell'istituto assicuratore ex art. 6, comma 11 quinquies, D.L. n. 463 del 1983 - Limiti - "Spatium deliberandi" dell'Istituto - Rilevanza - Determinazione - Criteri - Termine annuale ex art. 13, secondo comma, legge n. 412 del 1991 - Recuperi definiti anteriormente all'entrata in vigore di tale legge - Utilizzabilità del medesimo limite temporale come parametro di valutazione per la fissazione di un termine - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573784-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di integrazione delle pensioni al trattamento minimo, ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute, ma senza che l'indebito sia addebitabile al pensionato, le relative somme, esclusa l'applicabilità sia dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ovvero, "ratione temporis", dell'art. 80 della legge n. 1422 del 1924, che dell'art. 2033 cod. civ., sono ripetibili dall'Istituto, ai sensi dell'art. 6, comma 11 quinquies, del D.L. n. 463 del 1983, solo quando abbia esercitato il relativo diritto entro l'anno dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento della situazione che fa venir meno il diritto all'integrazione. Questo "spatium deliberandi" è così determinabile, in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991, desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura, trascorso il quale il tardivo esercizio del diritto di ripetizione non può avere effetto sui pagamenti eseguiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 11 n. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)