Sez. 5, Sentenza n. 19226 del 06/09/2006 (Rv. 593709 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Interessi su crediti d'imposta - Nel vigore del d.P.R. n. 597 del 1973 - Natura - Imponibilità - Esclusione - Disciplina del t.u. del 1986 - Imponibilità - Retroattività - Condizioni - Dichiarazioni conformi al nuovo regime.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, gli interessi maturati sui crediti di imposta del contribuente nei confronti della amministrazione, nel vigore del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non vanno inclusi nell'imponibile, perché hanno natura compensativa e, quindi, non sono qualificabili nè come reddito di capitale, nè come reddito di impresa. Tale disciplina è stata modificata dall'art. 56 del testo unico approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, che sottopone ora a tassazione tutti gli interessi comunque conseguiti da soggetto che produce reddito di impresa, e che opera retroattivamente per i periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, solo nel caso (non ricorrente nella specie) in cui sia stata presentata dichiarazione conforme alla disciplina di cui al predetto art. 56.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)