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Sez. 1, Sentenza n. 2097 del 06/07/1971 (Rv. 352797 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI PRIVATI - DICHIARAZIONE DI NULLITA DI UN CONTRATTO PER SIMULAZIONE - PRESUNZIONE DI RETROCESSIONE DEL BENE ALL'ALIENANTE - IMPOSTA DI RITRASFERIMENTO - DIVERSITA DALL'IMPOSTA SULLA SENTENZA - SOGGETTI PASSIVI - PARTI DEL RAPPORTO DI RETROCESSIONE E LORO AVENTI CAUSA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI SIMULAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352797-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI PRIVATI - DICHIARAZIONE DI NULLITA DI UN CONTRATTO PER SIMULAZIONE - PRESUNZIONE DI RETROCESSIONE DEL BENE ALL'ALIENANTE - IMPOSTA DI RITRASFERIMENTO - DIVERSITA DALL'IMPOSTA SULLA SENTENZA - SOGGETTI PASSIVI - PARTI DEL RAPPORTO DI RETROCESSIONE E LORO AVENTI CAUSA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI SIMULAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'imposta di retrocessione, conseguente alla dichiarazione di simulazione del negozio, e nettamente distinta da quella di sentenza, quale imposta di titolo negoziale e non di pronuncia giudiziale, e, come tale, e dovuta dai partecipi del rapporto sostanziale del negozio presunto, e dai loro aventi causa, indipendentemente dalla loro partecipazione al processo di simulazione.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)