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Sez. 2, Sentenza n. 4060 del 06/12/1975 (Rv. 378364 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - LIMITI - DIRITTO REALE DI PASSAGGIO - OBBLIGO DI CONSENTIRE IL PASSAGGIO - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378364-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - LIMITI - DIRITTO REALE DI PASSAGGIO - OBBLIGO DI CONSENTIRE IL PASSAGGIO - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE.*

L'interclusione del fondo - necessaria per ottenere il passaggio coattivo sul fondo del vicino - e esclusa solo allorche esista un diritto reale (jure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfi le esigenze stesse per le quali si agisca per la Costituzione della servitu coattiva; essa deve ritenersi sussistente quando per l'attore esista soltanto un Obbligo dei vicini, di consentire di volta in volta il passaggio. (V 3492/69, mass n 343630; 1808/69, mass n 340889; (V 2061/67, mass n 329143).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1054

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)