Sez. U, Sentenza n. 3117 del 01/04/1987 (Rv. 452214 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ASSEGNAZIONE DI UN FONDO EX LEGGE N. 230 DEL 1950 - RAPPORTO TRA L'ENTE DI RIFORMA E L'ASSEGNATARIO - ARTICOLAZIONE IN UNA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI BENI PUBBLICI INDISPONIBILI ED IN UNA VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - CONTROVERSIA TRA L'ENTE E L'ASSEGNATARIO RIGUARDANTE INDENNITÀ, CANONI O CORRISPETTIVI PRETESI DALL'UNA O DALL'ALTRA PARTE - COMPROMETTIBILITÀ IN ARBITRI.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ASSEGNAZIONE DI UN FONDO EX LEGGE N. 230 DEL 1950 - RAPPORTO TRA L'ENTE DI RIFORMA E L'ASSEGNATARIO - ARTICOLAZIONE IN UNA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI BENI PUBBLICI INDISPONIBILI ED IN UNA VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - CONTROVERSIA TRA L'ENTE E L'ASSEGNATARIO RIGUARDANTE INDENNITÀ, CANONI O CORRISPETTIVI PRETESI DALL'UNA O DALL'ALTRA PARTE - COMPROMETTIBILITÀ IN ARBITRI.*
L'assegnazione di fondi di riforma fondiaria, secondo la disciplina della legge 12 maggio 1950 n. 230 (e successive modificazioni), la quale si articola in una concessione amministrativa di beni pubblici indisponibili, cui accede una compravendita con patto di riservato dominio, non è riconducibile fra i contratti agrari contemplati dall'art. 409 n. 2 cod. proc. civ.. ne consegue che le controversie inerenti a detta assegnazione, ove rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario (perché riguardanti soltanto indennità, canoni od altri corrispettivi, ai sensi dell'art. 5 secondo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), possono essere oggetto di compromesso in arbitri, sottraendosi ai limiti che per il compromesso stesso sono dettati rispetto ai rapporti agrari (art. 808 secondo comma cod. proc. civ., in relazione al citato art. 409 cod. proc. civ.). (Conf 5922/83, massima n 430759).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)