Sez. U, Sentenza n. 5922 del 12/10/1983 (Rv. 430759 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ASSEGNAZIONE DI UN FONDO EX LEGGE N. 230 DEL 1950 - RAPPORTO TRA L'ENTE DI RIFORMA E L'ASSEGNATARIO - ARTICOLAZIONE IN UNA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI BENI PUBBLICI INDISPONIBILI ED IN UNA VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - CONTROVERSIA TRA L'ENTE E L'ASSEGNATARIO RIGUARDANTE INDENNITÀ, CANONI O CORRISPETTIVI PRETESI DALL'UNA O DALL'ALTRA PARTE - COMPROMETTIBILITÀ IN ARBITRI.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ASSEGNAZIONE DI UN FONDO EX LEGGE N. 230 DEL 1950 - RAPPORTO TRA L'ENTE DI RIFORMA E L'ASSEGNATARIO - ARTICOLAZIONE IN UNA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI BENI PUBBLICI INDISPONIBILI ED IN UNA VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - CONTROVERSIA TRA L'ENTE E L'ASSEGNATARIO RIGUARDANTE INDENNITÀ, CANONI O CORRISPETTIVI PRETESI DALL'UNA O DALL'ALTRA PARTE - COMPROMETTIBILITÀ IN ARBITRI.*
L'assegnazione di fondi di riforma fondiaria, secondo la previsione della legge 12 maggio 1950 n. 230 e successive modificazioni, integra un rapporto unitario complesso, disciplinato, secondo lo schema della concessione-contratto, da norme pubblicistiche che attengono al provvedimento di assegnazione, le quali integrano la disciplina privatistica, che si adegua alle regole del contratto di compravendita con riserva della proprietà e pagamento differito del prezzo. Pertanto, la controversia fra l'assegnatario e l'ente concedente, ove non investa Atti e provvedimenti relativi alla concessione, devoluti alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ma riguardi indennità, canoni o corrispettivi vantati dall'una o dall'altra parte, e sia conseguentemente devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi del secondo comma del citato art. 5, si riferisce ad un rapporto non riconducibile fra gli "altri contratti agrari", secondo il disposto dell'art. 409 n. 2 cod. proc. civ., e può essere oggetto di compromesso in arbitri, stante l'inapplicabilità dell'art. 808 secondo comma cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 4 della legge n. 533 del 1973) circa i limiti del compromesso in ordine ai rapporti agrari previsti dal menzionato art. 409 n. 2 cod. proc. civ.. (Conf 292/82, mass n 417986).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)