Sez. L, Sentenza n. 1169 del 24/02/1982 (Rv. 419047 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - IPOTESI EX ART. 307 COD. PROC. CIV. - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - IPOTESI EX ART. 307 COD. PROC. CIV. - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - NOZIONE.*
In aggiunta a quella prevista dal primo comma dell'art. 307 cod. proc. civ., che fa discendere l'Estinzione del processo dalla sua mancata riassunzione, il secondo comma dello stesso articolo prevede due distinte ipotesi di Estinzione collegate all'inerzia delle parti nel processo che sia stato regolarmente riassunto, stabilendo che questo si estingue se nessuna delle parti si sia costituita o se, nei casi previsti dalla legge, il giudice abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo; con tale espressione è, peraltro, da intendere non una qualsiasi estromissione della causa dal ruolo, ma soltanto quella pronunciata con ordinanza in conseguenza di quella tipica manifestazione di disinteresse ed inattività che si realizza con la mancata comparizione in due udienze successive.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)