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Sez. 3, Sentenza n. 10609 del 30/04/2010 (Rv. 612646 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE | Art. 291, comma terzo, cod. proc. civ. - Regime processuale anteriore alla legge 18 giugno 2009, n. 69 - Cancellazione della causa dal ruolo - Impugnabilità - Esclusione - Conseguente estinzione del giudizio - Presupposti.
Stato
decisa il 2010-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612646-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE

Nel regime anteriore alla legge n. 69 del 2009, l'ordinanza che dispone la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 291, comma terzo, cod. proc. civ. non è impugnabile, in particolare con l'appello se emessa in primo grado, sul presupposto che implichi una dichiarazione di estinzione del processo. Infatti, la verificazione immediata di una fattispecie di estinzione, in conseguenza della cancellazione, a norma del quarto comma dell'art. 307 cod. proc. civ., ha luogo di diritto, nel senso che i suoi fatti costitutivi si intendono verificati una volta disposta la cancellazione dal ruolo per l'inottemperanza all'ordine di rinnovo della notificazione, ma la sua rilevazione richiede l'eccezione di parte, la quale può conseguire solo nei seguenti casi: a) a seguito di una riassunzione operata dalla parte interessata alla declaratoria dell'estinzione, propositiva dell'eccezione e finalizzata alla sua declaratoria; b) in virtù della proposizione dell'eccezione da parte sua nel processo eventualmente riassunto irritualmente dalla parte interessata a proseguire il processo; c) in dipendenza della formulazione dell'eccezione in sede di eventuale ripresa del processo disposta dal giudice che aveva pronunciato la cancellazione, previa revoca della stessa ordinanza di cancellazione dal ruolo, cui l'altra parte lo avesse sollecitato; d) in forza di iniziativa intrapresa in altro processo separatamente instaurato, in via incidentale, al fine di dedurre un qualche effetto su di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)