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Sez. 1, Sentenza n. 5370 del 11/04/2001 (Rv. 545820 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Opposizione alla stima - Determinazione giudiziale dell'indennità - Attribuzione degli interessi - Criteri.
Stato
decisa il 2001-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545820-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Qualora in sede di opposizione alla stima sia liquidata a titolo di indennità di esproprio una somma maggiore di quella determinata in via amministrativa, ne deve essere ordinato il deposito presso la Cassa DDPP con attribuzione degli interessi dalla data del decreto di esproprio e fino al giorno del deposito, tenendo conto delle somme liquidate col decreto medesimo, in relazione alle quali il già avvenuto deposito ha effetti liberatori per l'espropriante decorrendo su tali somme gli interessi previsti dall'ordinamento della Cassa; pertanto, in sede di determinazione giudiziale dell'indennità, gli interessi devono essere attribuiti solo sull'importo risultante dalla differenza tra le maggiori somme riconosciute a favore dell'espropriato e quelle già depositate presso la Cassa DDPP all'atto della pronuncia del decreto di espropriazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)