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Sez. 1, Sentenza n. 5909 del 23/04/2002 (Rv. 553954 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO | Funzione - Interessi sull'indennità accertata - Decorrenza - Periodo successivo al deposito - Debenza da parte dell'espropriante - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553954-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO

Il deposito della somma corrispondente alla determinazione giudiziale dell'indennità ha effetto liberatorio per l'ente espropriante, senza che rilevi la circostanza che la determinazione perderebbe il carattere di definitività a seguito di impugnazione, da parte dell'espropriante, della sentenza di accertamento dell'indennità, essendo la suddetta definitività solo il presupposto per lo svincolo della somma a favore dell'espropriato; ne consegue che l'espropriante è tenuto alla corresponsione degli interessi sull'indennità accertata dalla data dell'esproprio a quella del deposito della somma stessa, gravando quelli per il periodo successivo, sulla Cassa depositi e prestiti.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)