Sez. 3, Sentenza n. 8867 del 19/08/1991 (Rv. 473528 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile locato - Prova - Onere del locatore - Conduttore - Prova liberatoria - Onere - Contenuto.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione
Il maggio danno da ritardata restituzione dell'immobile locato ha natura contrattuale, con la conseguenza che, in applicazione del principio dettato dall'art. 1218 cod. civ., deve essere concretamente provato dal locatore, mentre il conduttore, per esimersi da responsabilità, deve provare che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)