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Sez. 3, Sentenza n. 14243 del 17/12/1999 (Rv. 532334 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE | Cessazione del contratto - Ritardo nella restituzione del fondo - Pendenza di controversia tra le parti - Irrilevanza - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Disciplina applicabile - Art. 1591 cod. civ. - Conseguenze - Prescrizione ordinaria, sia per l'obbligo di corrispondere il canone convenuto, sia per risarcire il maggior danno - Debito di valuta il primo, di valore il secondo.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532334-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE

La responsabilità dell'affittuario per il ritardo nella restituzione del fondo agricolo - disciplinata dall'art. 1591 cod. civ., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del "conduttore" - tale secondo la stessa definizione del predetto articolo - di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto. Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 3 cod. civ., bensì nell'ordinario termine decennale. Le due obbligazioni previste dall'art. 1591 cod. civ., inoltre, sono autonome e di duplice natura: di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui maturano gli interessi dalla domanda; di valore invece quella avente ad oggetto il maggior danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1219, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)