Sez. 3, Ordinanza n. 31986 del 09/12/2025 (Rv. 677133-02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Danno futuro - Risarcibilità - Certezza - Necessità - Esclusione - Rilevante probabilità - Sufficienza - Caratteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI
Il risarcimento del danno futuro - in termini di danno emergente, così come di lucro cessante - non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già verificatosi al momento del giudizio, dovendo essere improntato a un criterio di rilevante probabilità, in virtù del quale il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro quando l'effettiva diminuzione patrimoniale costituisca il naturale sviluppo di fatti
concretamente accertati e inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.
Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)