Sez. 3 - , Sentenza n. 15315 del 06/06/2019 (Rv. 654287 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali - Termine decadenziale annuale introdotto dall’art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, come modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003 - Ordinanza emessa prima dell’entrata in vigore della detta norma - Applicabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali, il termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione, di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, in vigore dal 25 novembre 2003, si applica anche alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva doveva essere iniziata o, quanto meno, doveva essere effettuata l'intimazione di pagamento a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data di entrata in vigore, cioè da quando il privato, avuta contezza dell'introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 com. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 3 lett. A CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)