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Sez. 2, Sentenza n. 23971 del 22/10/2013 (Rv. 628019 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628019-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE

La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata; invero, l'art. 2726 cod. civ. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)