Sez. 2, Sentenza n. 26325 del 31/10/2008 (Rv. 605557 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Natura confessoria - Conseguenze - Mancato disconoscimento tacito della sottoscrizione da parte del sottoscrittore - Contestazione della validità del pagamento - Condizioni - Quietanza rilasciata per errore o violenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE
Il rilascio di una quietanza, ai sensi dell'art. 1199 cod. civ., costituisce una confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell'art. 2732 cod. civ.. Pertanto il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)