diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11622 del 15/10/1999 (Rv. 530657 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Domanda di trasferimento in proprietà dell'alloggio - Comune - Litisconsorzio necessario con lo IACP - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530657-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

Nella causa avente ad oggetto l'accertamento del diritto al trasferimento in proprietà dell'alloggio costruito in attuazione delle norme sull'edilizia residenziale pubblica, sulla base di richiesta dell'assegnatario presentata nel vigore della disciplina di cui al d.P.R. n. 2 del 1959 e succ. mod. nonché sulla base dell'accettazione della richiesta e comunicazione del prezzo da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari, unico legittimato passivo è quest'ultimo in quanto titolare del bene oggetto di cessione e il Comune non riveste la qualità di parte necessaria del processo.

Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)