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Sez. U, Sentenza n. 3606 del 06/04/1991 (Rv. 471569 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Edilizia residenziale pubblica ed agevolata | Alloggi dell'edilizia residenziale pubblica - Attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative ex artt. 95 D.P.R. n. 616 del 1977 e 55 della legge n. 457 del 1978 - Adozione da parte dei medesimi dei provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione - Opposizione dell'assegnatario - Legittimazione passiva, in via esclusiva del Comune, a contraddire la domanda dell'assegnatario - Sussistenza - Intervento adesivo dipendente, nella stessa causa, dell'Istituto autonomo case popolari - Ammissibilità - Acquiescenza della parte adiuvata - Proponibilità di impugnazione da parte dello Istituto - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471569-01

Edilizia popolare ed economica - Edilizia residenziale pubblica ed agevolata

Con riguardo agli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, la attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative, secondo le previsioni degli artt. 95 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e 55 della legge 5 agosto 1978 n. 457, comporta che ai Comuni medesimi compete l'adozione dei provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione, e, quindi, spetta in via esclusiva la legittimazione a contraddire la domanda con cui l'assegnatario si opponga a tali provvedimenti, mentre agli istituti autonomi per le case popolari, i quali conservano la mera gestione di detti immobili, deve riconoscersi la sola facoltà di spiegare intervento in causa a sostegno delle ragioni dei Comuni, con la conseguenziale esclusione, vertendosi in tema di intervento adesivo dipendente, della possibilità di proporre impugnazione in presenza di acquiescenza della parte adiuvata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)