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Sez. 3, Sentenza n. 9794 del 05/06/1981 Ud. (dep. 03/11/1981) Rv. 150804 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - RAPPORTO FRA DIRITTI DI CONFINE E VIOLAZIONI IVA - AUTONOMIA DEI DUE TIPI DI TRIBUTI.*
Stato
decisa il 1981-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150804-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - RAPPORTO FRA DIRITTI DI CONFINE E VIOLAZIONI IVA - AUTONOMIA DEI DUE TIPI DI TRIBUTI.*

Ritenere il diritto di confine assorbente o sostitutivo di quello di violazione dell'i.V.A. O il reato doganale assorbente o sostitutivo di quello di violazione dell'i.V.A. È del tutto arbitrario, obbedendo le due imposte alla tutela di due distinti diritti finali dello stato, correlativi a due operazioni soggette ad imposizione e cioè quella di introduzione nel territorio dello stato al fine di equiparare fiscalmente i prodotti esteri a quelli similari nazionali e l'altra coeva di accertamento della cessione della merce alla generale imposizione i.V.A.. Il rinvio voluto dall'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 è, quindi, soltanto "quoad poenam" alle sanzioni previste per la violazione doganale.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)