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Sez. L, Sentenza n. 1654 del 14/02/1987 (Rv. 451051 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCANZA DELLA QUANTIFICAZIONE MONETARIA DELLE PRETESE RETRIBUTIVE - IRRILEVANZA - LIMITI - DOMANDA DI CONSULENZA D'UFFICIO E DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI PRODOTTI AL FINE DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451051-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCANZA DELLA QUANTIFICAZIONE MONETARIA DELLE PRETESE RETRIBUTIVE - IRRILEVANZA - LIMITI - DOMANDA DI CONSULENZA D'UFFICIO E DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI PRODOTTI AL FINE DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE - SUFFICIENZA.*

Nel nuovo rito del lavoro l'Onere della Determinazione dello oggetto della domanda deve ritenersi osservato - in particolare con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive - qualora l'attore indichi i relativi titoli, mentre resta irrilevante a tal fine la Mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese. Pertanto non si ha nullità del ricorso ove l'attore, pur avendo specificato sia la causa petendi che il petitum della sua domanda, ometta di quantificare la somma richiesta domandando sul punto consulenza tecnica d'ufficio ed invocando l'applicazione dei contratti collettivi prodotti in causa, da cui risultino le retribuzioni spettanti al lavoratore ricorrente. (V 3105/85, mass n 440804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)