Sez. U, Sentenza n. 3105 del 22/05/1985 (Rv. 440804 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - INDICAZIONE DEI RELATIVI TITOLI - SUFFICIENZA - QUANTIFICAZIONE MONETARIA DELLE PRETESE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - INDICAZIONE DEI RELATIVI TITOLI - SUFFICIENZA - QUANTIFICAZIONE MONETARIA DELLE PRETESE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel rito del lavoro, l'Onere della Determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dell'atto introduttivo dallo art. 414 n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la Mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine all'individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere. (V 426/83, mass n 425228; (V 6904/82, mass n 424552).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)