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Sez. 2, Sentenza n. 9991 del 24/06/2003 (Rv. 564491 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Procedimenti in camera di consiglio - Ricorso ex art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. - Principio d'informalità nella convocazione delle parti - Comunicazione a mezzo fax del ricorso e del pedissequo provvedimento di convocazione delle parti - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564491-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE

In tema di procedimenti in camera di consiglio ed in ipotesi di ricorso ex art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., vige il principio d'informalità nella convocazione delle parti ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice il consentire l'utilizzazione di modalità tali da assicurare il rispetto della garanzia costituzionale del diritto di difesa. Ne consegue che l'autorizzazione data dal giudice alla convocazione della parte intimata mediante fax inoltrato in un luogo ed a persona in relazione ai quali possa ravvisarsi - anche in applicazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti - un sicuro collegamento con il destinatario della comunicazione, è modalità idonea a portare a conoscenza della parte stessa l'introduzione del procedimento nei suoi confronti e, quindi, valido equipollente della notificazione dell'atto e del pedissequo provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)