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Sez. 3, Ordinanza n. 10809 del 07/06/2004 (Rv. 573423 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Forme e modalità - Atto della parte inviato a mezzo fax - Su foglio intestato al difensore e munito di segni interpretabili come sottoscrizione del medesimo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573423-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di rinuncia al ricorso per Cassazione, è rituale e comporta l'estinzione del procedimento di Cassazione quella inviata a mezzo fax e nella quale si evidenzia che la lite è stata transatta, quandanche vi sia solo la sottoscrizione del rinunciante e manchi la firma dell'avvocato, ma sia redatta su un foglio a lui intestato e con segni grafici ai margini di esso, interpretabili come la sua sottoscrizione e sia indice della sua provenienza. Infatti, è consentito trasmettere via fax atti relativi ad affari contenziosi e l'atto trasmesso si può considerare conforme all'originale ove non sorgano contestazioni sull'autenticità e provenienza di esso (nell'affermare tale principio la Corte ha rilevato che esso ha valore, a maggior ragione, quando - come nella specie - "vi è ragione di ritenere che seguirà il deposito dell'originale").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)