Sez. L, Sentenza n. 4028 del 03/04/1993 (Rv. 481680 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - In genere | Tempestività - Accertamento - Riferimento al momento del deposito e non della notificazione - Necessità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - In genere
Nel rito del lavoro, la tempestività dell'appello, in relazione sia al termine breve ex art. 334 cod. proc. civ. che a quello annuale, sussiste quando entro tali termini sia avvenuto il deposito del ricorso (che determina l'instaurazione del rapporto processuale ed esclude la decadenza dall'impugnazione), non rilevando che la notifica di esso (con il decreto previsto dall'art. 435 cod. proc. civ.) sia avvenuta in data successiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)