Sez. L, Sentenza n. 2870 del 13/03/1995 (Rv. 491108 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO | Tempestività - Conseguente esclusione della decadenza dell'impugnazione - Notificazione successiva alla scadenza del termine per impugnare - Influenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO
Nel rito del lavoro per la tempestività dell'appello, con riferimento sia la termine breve, sia a quello annuale, è necessario soltanto che entro il termine stabilito venga eseguito il deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale, deposito che determina di per sè l'instaurazione del rapporto processuale ed esclude definitivamente la decadenza dall'impugnazione; ai suddetti fini, pertanto, non rileva se la notificazione del ricorso (e del decreto presidenziale ex art. 435 cod.proc.civ.), la quale attiene alla "vocatio in ius" dell'appellato, venga effettuata anteriormente o posteriormente alla scadenza del termine di cui sopra.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)