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Sez. 2, Ordinanza n. 217 del 09/04/1984 (Rv. 434706 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - DISCIPLINA EX ART. 18 TARIFFA PROFESSIONALE DI CUI ALLA LEGGE N. 143 DEL 1949 - AUMENTO AUTOMATICO DEL COMPENSO IN CASO DI REVOCA DELL'INCARICO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434706-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - DISCIPLINA EX ART. 18 TARIFFA PROFESSIONALE DI CUI ALLA LEGGE N. 143 DEL 1949 - AUMENTO AUTOMATICO DEL COMPENSO IN CASO DI REVOCA DELL'INCARICO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Con riguardo all'art. 18 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143, il quale, in caso di revoca dell'incarico, prevede un aumento automatico del compenso (maggiorazione del 25%), non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, atteso che la suddetta norma, senza obiettive giustificazioni, introduce una diversità di trattamento rispetto al rapporto di prestazione d'opera degli altri professionisti, che resta regolato dall'art. 2237 primo comma cod. civ. circa l'Obbligo del cliente, in caso di recesso, di pagare il solo compenso per l'opera svolta (oltre al rimborso delle spese). (V Cass ord n 566/78).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)