Sez. 1, Sentenza n. 3209 del 01/06/1998 Cc. (dep. 16/09/1998) Rv. 211420 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Possibilità di disporle anche per la ricerca e la cattura di persona sottrattasi a ordine di carcerazione - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni hanno non solo la funzione di mezzo di ricerca della prova, ma anche di strumento di attuazione del potere punitivo dello Stato, che si concretizza nella sentenza di condanna. Ne consegue che è legittimo disporle per agevolare la cattura sia dell'indagato che si sottrae alla custodia cautelare, sia del condannato che si sottrae all'esecuzione dell'ordine di carcerazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)