Sez. 1, Sentenza n. 4312 del 18/10/2000 Cc. (dep. 01/02/2001) Rv. 217949 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE | Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni finalizzate ad agevolare le ricerche del latitante che si sottrae all'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Necessità - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE
Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen., per agevolare la ricerca del latitante che volontariamente si sottrae ad un ordine di carcerazione, devono essere autorizzate - eccetto i casi di urgenza, in cui il pubblico ministero, salvo convalida, può agire direttamente - dal giudice dell'esecuzione individuato a norma dell'art. 665 c.p.p., come si evince dal rinvio, operato dall'art. 295 c.p.p., alle "modalità" previste dalle norme che disciplinano il ricorso allo strumento captativo nelle indagini preliminari e considerato, altresì, che anche nella fase esecutiva non vengono meno le esigenze di garanzia della libertà e riservatezza delle comunicazioni con riferimento sia alla persona sottoposta al provvedimento che ad una non preventivamente determinabile pluralità di soggetti estranei al rapporto esecutivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)