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Sez. 5, Sentenza n. 12051 del 15/07/1999 Ud. (dep. 21/10/1999) Rv. 214853 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Smarrimento, sottrazione, distruzione della carta di circolazione di autoveicolo - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 1999-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214853-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. l'azione di colui che falsamente denunci agli organi di polizia lo smarrimento della carta di circolazione dell'autoveicolo, dal momento che, ai sensi dell'art. 95 comma III codice della strada, lo smarrimento (così come la sottrazione o la distruzione) del predetto documento deve essere denunciato entro ventiquattro ore e che, sulla scorta di tale denuncia, viene rilasciata carta di circolazione provvisoriamente valida per giorni trenta, trascorsi i quali l'interessato deve richiedere nuova immatricolazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Cod. Strada art. 95 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 95 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)