Sez. 5, Sentenza n. 2218 del 02/02/1995 Ud. (dep. 03/03/1995) Rv. 200670 - 01
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica | Commessa dal privato in atto pubblico - Estremi - Obbligo di attestazione - Funzione probatoria dell'atto - Conseguenza: denuncia di smarrimento del contrassegno di assicurazione del proprio autoveicolo - Conseguente sospensione del contratto da parte della compagnia assicuratrice - Reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Sussistenza.
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica
Si configura il reato di cui all'art. 483 cod. pen., ogniqualvolta il privato abbia l'obbligo di attestare un fatto in un atto pubblico che sia destinato, per disposizione di legge, a provare la veridicità delle asseverazioni in esso raccolte. Conseguentemente, risponde del delitto in questione colui che attesti falsamente, in una denuncia sporta ai carabinieri, lo smarrimento del contrassegno di assicurazione del proprio autoveicolo, così determinando la sospensione del relativo contratto ad opera della compagnia assicuratrice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)