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Sez. 3, Sentenza n. 6130 del 02/06/1993 (Rv. 482622 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - Locazioni ultranovennali | Contratti di locazione ad uso diverso da abitazione - Obbligatoria rinnovazione del contratto alla prima scadenza - Previsione - Conseguenze - Contratto - Stipulazione - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482622-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - Locazioni ultranovennali

La forma scritta "ad substantiam" prevista dall'art. 1358 n. 8 cod. civ. è applicabile ai contratti che sono "ab origine" previsti per più di nove anni e non per quelli originariamente stabiliti di durata infranovennale, tra i quali vanno ricompresi i contratti di locazione ad uso diverso da abitazione, che subiscono per effetto degli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978 l'obbligatoria rinnovazione del contratto alla prima scadenza, in mancanza dell'esercizio in concreto di tale facoltà, atteso che la limitazione di tali motivi non impedisce di considerare eventuale la rinnovazione ed esclude l'unicità della durata ultranovennale, che è il presupposto per la forma scritta a pena di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)