Sez. 1, Sentenza n. 4258 del 14/05/1997 (Rv. 504325 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA | Forma scritta "ad substantiam" - Per arbitrato rituale - Necessità - Per arbitrato irrituale - Esclusione - Limiti - Compromesso per arbitrato irrituale concernente locazione di durata infranovennale con rinnovazione tacita ex artt. 28 e 29 legge 392 del 1978 - Forma scritta ex art. 1358 n. 8 cod. civ. - Necessità - Esclusione.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA
La forma scritta a pena di nullità è richiesta, ai sensi dell'art. 807 cod. civ., unicamente con riguardo al compromesso per arbitrato rituale, mentre, per l'arbitrato irrituale, tale forma è richiesta solo se esso concerne rapporti giuridici per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam" ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., dovendosi, negli altri casi, fare riferimento all'art. 1967 cod. civ. che prevede la forma scritta "ad probationem". Ne consegue che non è richiesta la forma scritta a pena di nullità nel caso di compromesso per arbitrato irrituale relativo ad un rapporto di locazione di durata infranovennale, anche se avente ad oggetto immobili adibiti ad uso diverso da abitazione (per i quali il diniego alla rinnovazione tacita è consentito, ai sensi degli artt. 28 e 29 legge 392 del 1978, solo nei casi tassativamente previsti), posto che l'art. 1358 n. 8 cod. civ. richiede la forma scritta a pena di nullità solo per quei contratti che originariamente prevedono una locazione di durata superiore ai nove anni, laddove, nelle ipotesi di cui agli artt. 28 e 29 legge citata, il rinnovo è pur sempre eventuale (sia pure nei limiti espressamente previsti) e tale eventualità esclude l'unicità della durata ultranovennale dalla quale l'art. 1358 n. 8 cod. civ. fa discendere la necessità della forma scritta "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)