Sez. 5, Sentenza n. 7226 del 19/04/1977 Ud. (dep. 03/06/1977) Rv. 136103 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA (ART 219, TERZO COMMA, LEGGE FALLIMENTARE) - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA (ART 219, TERZO COMMA, LEGGE FALLIMENTARE) - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Ai fini dell'attenuante prevista dall'art 219, terzo comma, legge fallimentare, l'ammontare del danno non consiste nel divario fra attivo e passivo, ma deriva dall'impossibilita di ricostruire la situazione economica dell'impresa dichiarata fallita, oppure di esercitare le azioni revocatorie o le altre azioni a tutela della massa dei creditori.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)