Sez. 5, Sentenza n. 3848 del 30/01/1978 Ud. (dep. 05/04/1978) Rv. 138502 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Ai fini dell'attenuante di cui all'art 219, ultimo comma, legge fallimentare, occorre aver riguardo al danno che sia derivato ai creditori direttamente dalla Mancanza dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge. Ed ove un danno di tal natura non possa accertarsi nella sua sussistenza ed entita apprezzabile, l'attenuante deve concedersi per il principio del favor rei. (V mass n 136464; (V mass n 136103; (V mass n 135980; (V mass n 132721).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)