Sez. 3 - , Ordinanza n. 4909 del 16/02/2023 (Rv. 666926 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Spese sostenute per migliorie della casa coniugale - Domanda di rimborso di uno dei coniugi - Azione di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Ragioni - Decesso del coniuge arricchito - Irrilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE
L'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c., anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi.
Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)