Sez. U, Sentenza n. 19448 del 10/09/2009 (Rv. 609215 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Domanda di indennizzo per arricchimento senza causa - Domanda di risarcimento danni da illecito - Differenze - Conseguenze - Domanda di indennizzo per mancata fruizione di acque pubbliche - Proposizione, in sede di legittimità, di domanda di risarcimento per illecita captazione di acque pubbliche - Novità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, in quanto diverse per "causa petendi" e "petitum", poiché nella prima la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificata come antigiuridica e l'indennizzo deve essere ragguagliato alla minor somma tra l'arricchimento e il depauperamento; ne consegue che, promosso - da parte di un concessionario nei confronti di un altro concessionario - un giudizio di indebito arricchimento in relazione alla mancata fruizione di acque pubbliche, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto costituente domanda nuova, il motivo di ricorso con cui si faccia valere la violazione delle norme in materia di illecita captazione (o sottensione) di acque, poiché quest'ultima realizza un'ipotesi di illecito aquiliano permanente, risarcibile ai sensi degli artt. 45-47 del r.d. n. 1775 del 1933.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 45, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 46, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)