Sez. 1 - , Sentenza n. 516 del 11/01/2017 (Rv. 643250 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Giudizio elettorale - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Struttura del procedimento - Atto introduttivo del giudizio - Peculiarità.
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Il procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, deve necessariamente iniziare con la trasmissione, da parte del Ministero dell'interno, della proposta di scioglimento al tribunale competente per territorio (il quale è tenuto a valutare esclusivamente la sussistenza degli elementi necessari per applicare la misura con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa), che è il solo atto introduttivo legittimo di tale speciale giudizio, con il quale il legislatore, per un verso, ha derogato al disposto dell'art. 737 c.p.c., sulla “edictio actionis” necessaria per ottenere un provvedimento cautelare e, per altro verso, non ne ha consentito la sostituzione con atti diversi dalla proposta ministeriale in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)