Sez. 1, Sentenza n. 16048 del 29/07/2015 (Rv. 636642 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Incandidabilità ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Struttura del procedimento - Giudizio camerale contenzioso - Atto introduttivo del giudizio - Proposta del Ministero - Esclusione - Memoria dell'Avvocatura dello Stato - Necessità - Ragioni.
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Il procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, non ha natura impugnatoria, ma è riconducibile ad un ordinario giudizio camerale contenzioso di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c., soggetto al generale principio della domanda. Non può, dunque, mancare un atto introduttivo che abbia tutti i requisiti della "vocatio in ius" e dell'"editio actionis", elencati dall'art. 125 c.p.c., da identificarsi nella memoria dell'Avvocatura dello Stato, che rappresenta in giudizio il Ministero dell'interno, dovendosi, invece, attribuire alla proposta dello stesso Ministero, di cui al comma 11 del menzionato art. 143, il valore di atto introduttivo unicamente in una accezione atecnica, in quanto idonea a provocare l'attivazione del potere d'impulso del tribunale volto alla fissazione dell'udienza camerale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)