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Sez. 3, Sentenza n. 3672 del 29/10/1975 (Rv. 377883 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE DELL'ALTRA PARTE - NECESSITA - DISTINZIONE FRA OBBLIGAZIONI PRINCIPALI ED ACCESSORIE - IRRILEVANZA - INADEMPIMENTO TOTALE DELL'UNICA PRESTAZIONE - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE (TRASFERIMENTO DI PARTICELLA DI TERRENO RITENUTO DIRETTO A REALIZZARE IN UNA DIVISIONE UNA PARITA DI QUOTE, NON TANTO UNO SCAMBIO DI COSA CONTRO PREZZO; OFFERTA DI PAGAMENTO DOPO LA DOMANDA DI RISOLUZIONE; INADEMPIMENTO RITENUTO DI SCARSA IMPORTANZA).*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377883-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE DELL'ALTRA PARTE - NECESSITA - DISTINZIONE FRA OBBLIGAZIONI PRINCIPALI ED ACCESSORIE - IRRILEVANZA - INADEMPIMENTO TOTALE DELL'UNICA PRESTAZIONE - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE (TRASFERIMENTO DI PARTICELLA DI TERRENO RITENUTO DIRETTO A REALIZZARE IN UNA DIVISIONE UNA PARITA DI QUOTE, NON TANTO UNO SCAMBIO DI COSA CONTRO PREZZO; OFFERTA DI PAGAMENTO DOPO LA DOMANDA DI RISOLUZIONE; INADEMPIMENTO RITENUTO DI SCARSA IMPORTANZA).*

Il principio secondo il quale l'inadempimento determina la risoluzione del contratto soltanto quando non sia di scarsa importanza va applicato avendo come criterio fondamentale di valutazione l'interesse dell'altra parte. Quindi, mentre non e giustificata rispetto alla norma dell'art 1455 cod civ la distinzione fra obbligazioni principali ed accessorie, potendo rispetto a ciascuna prestazione l'inadempienza essere tale da giustificare la risoluzione, per converso anche l'inadempimento totale dell'unica prestazione non puo considerarsi in senso assoluto ed automatico come determinante la risoluzione del contratto. Nella specie, in occasione di una divisione, per evitare l'interclusione di una particella di terreno, ne era stato concordato il trasferimento da un condividente all'altro, contro un certo prezzo. I giudici del merito, ritenuto che il trasferimento tendeva a realizzare una eguaglianza di quote piuttosto che uno scambio di cosa contro prezzo, e questo, benche non pagato, era stato tuttavia offerto dopo la domanda di risoluzione, avevano ritenuto l'inadempimento di scarsa importanza. (V 1190/72, mass n 357658; 1893/70, mass n 347893).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)