Sez. L, Sentenza n. 3353 del 20/05/1986 (Rv. 446316 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - CRITERI - INADEMPIMENTO TOTALE DELL'UNICA PRESTAZIONE - DECISIVITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - CRITERI - INADEMPIMENTO TOTALE DELL'UNICA PRESTAZIONE - DECISIVITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve proporsi d'ufficio il problema della gravità dell'inadempimento ed è tenuto ad indicare, qualora accolga la domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene che l'inadempimento non sia di scarsa importanza in relazione all'interesse della controparte, tenendo conto che anche l'inadempimento totale dell'unica prestazione dedotta nel contratto non può considerarsi in senso assoluto ed automatico come determinante della risoluzione del contratto stesso. (Conf 4772/80, mass n 408579; (Conf 3672/75, mass n 377883).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)