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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 408 del 1999

Decisione
decisa il 1999-10-25, depositata il 1999-10-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:408
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24986

  • Università
  • Ordinamenti didattici universitari
  • Potere del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di introdurre limitazioni all'accesso ai corsi universitari
  • Prospettata violazione del principio di riserva relativa di legge stabilito in materia
  • Innovazioni apportate alla vigente normativa da legge sopravvenuta
  • Necessità di un riesame della rilevanza della questione
  • Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Devono essere restituiti all'autorità rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 33 e 34 Cost., dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sollevata in quanto tale disposizione, secondo gli atti di promovimento dell'incidente, attribuisce al Ministro dell'Università e della riserva scientifica e tecnologica, un potere di limitazione dell'accesso ai corsi universitari, astrattamente riferibile anche a corsi (per i diplomi universitari in tecnica sociale, in tecnica pubblicitaria ed altri) per i quali - a differenza di quelli in relazione ai quali, con la sentenza n. 383 del 1998, la stessa norma è stata riconosciuta, "nei sensi di cui in motivazione", non illegittima - la limitazione all'accesso, non sussistendo nell'ordinamento alcuna norma che per essi possa giustificare il numero chiuso, deriverebbe in via diretta ed esclusiva - in contrasto con la riserva di legge stabilita in materia - dallo stesso provvedimento ministeriale. Successivamente alle ordinanze di rinvio, infatti, è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi, e che, in particolare (art. 5), dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti, o in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o comunque dagli atenei, e pertanto, essendo così mutato il quadro normativo, è necessaria una nuova valutazione, alla stregua delle nuove disposizioni, della rilevanza della questione nei processi di provenienza. - Cfr. S. n. 383/1998 (già citata nel testo).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pro-mossi con due ordinanze emesse il 4 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sui ricorsi proposti da Angelo Zito ed altri e da Emanuele Zammito ed altri contro l'Università degli Studi di Palermo ed altro, iscritte ai nn. 256 e 257 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visti gli atti di costituzione di Angelo Zito e di Emanuele Zammito nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Uditi l'Avvocato Fausto Buccellato per Angelo Zito e, con l'Avvocato Giuseppe Spataro, per Emanuele Zammito e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze di rimessione, di analogo tenore, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato, per violazione del principio di riserva relativa di legge e degli artt. 33 e 34 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), il quale ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai corsi universitari e, in particolare, ai corsi di diploma universitario in tecnica sociale e in tecnica pubblicitaria; che il giudice rimettente ritiene la questione rilevante, perché la norma denunciata risulta espressamente applicata dalle autorità universitarie nell'adozione dei provvedimenti impugnati; che, secondo le ordinanze di rimessione, la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale non avrebbe del tutto sgombrato il campo dai dubbi di incostituzionalità della norma esaminata, in quanto il tenore della disposizione è tale da far ritenere che essa abbia attribuito al Ministro un potere astrattamente riferibile sia a ipotesi nelle quali altre norme legislative indichino i necessari "limiti sostanziali" per l'esercizio del potere regolamentare, quali quelle in concreto individuate dalla Corte, sia a ipotesi nelle quali la limitazione all'accesso derivi in via diretta ed esclusiva dallo stesso provvedimento ministeriale; che per molti corsi di laurea o di diploma in concreto sottoposti a limitazioni nell'accesso, quali quelli oggetto dei giudizi innanzi ai giudici rimettenti, non sussiste nell'ordinamento alcuna altra norma legislativa che possa giustificare l'istituzione del numero chiuso; che in entrambi i giudizi di fronte alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione; che si sono costituite le parti private, ricorrenti nei giudizi principali, chiedendo l'accoglimento della questione medesima.
punto 2
Considerato che le ordinanze prospettano una stessa questione, concernente la medesima disposizione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti; che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti, o in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o comunque dagli atenei; che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalità; che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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