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Sez. 2, Sentenza n. 5933 del 14/03/2011 (Rv. 617099 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Giudizio di appello - Mancanza di documenti - Attivazione del giudice - Condizioni - Deduzione di rituale deposito in primo grado - Necessità.
Stato
decisa il 2011-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617099-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI

I documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l'adempimento delle formalità previste dagli art. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ. Ne consegue che, nel caso di mancato rinvenimento di documenti nel giudizio d'appello, affinché sorga l'obbligo del giudice di disporne la ricerca, con i mezzi a sua disposizione, eventualmente disponendo l'attività ricostruttiva del loro contenuto, la parte è tenuta a dedurre e a riscontrare di avere adempiuto le formalità stabilite per il loro deposito.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)